Mediazione e Negoziazione Assistita

Gli istituti della Mediazione e della Negoziazione Assistita rientrano a pieno titolo nell’ambito dei c.d. Sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution) introdotte dal Legislatore, principalmente, con finalità deflattive per il sistema giudiziario.

La Mediazione:

Ai sensi dell’art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010, l’attività di mediazione  può essere definita come quella “attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa” (art. 1 lett. a), D.Lgs. 28/2010). Per alcune materie specificatamente individuate dalla normativa di riferimento, la mediazione è obbligatoria, ovvero condizione di procedibilità per l’eventuale contenzioso in sede civile. La mediazione può quindi essere facoltativa oppure disposta dal giudice

Ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. n. 28 del 2010, così come modificato dalla riforma del 2013, le ipotesi di mediazione obbligatoria riguardano le controversie vertenti in materia di:

  • condominio;
  • diritti reali;
  • divisione;
  • successioni ereditarie;
  • patti di famiglia;
  • locazione;
  • comodato;
  • affitto di aziende;
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La Negoziazione Assistita

Ai sensi del dettato normativo dell’articolo 1 D.L. 132/2014, “La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati …

E’, pertanto , una procedura finalizzata alla composizione bonaria della lite, con la sottoscrizione delle parti – assistite dai rispettivi avvocati – di un accordo che costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

In alcuni casi la negoziazione assistita è obbligatoria (ex lege), essendo l’esperimento del procedimento di negoziazione condizione di procedibilità della domanda. L’art. 3 co. I D.L. 132/2014 prevede l’obbligatorietà:

  • in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
  • per chi intenda proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo (ad eccezione, come detto sopra, dei crediti in materia di lavoro) di somme non eccedenti cinquantamila euro (art. 3 co. I D.L. 132/2014), purché non eccedenti 50.000 euro e non riguardanti controversie assoggettate alla disciplina della c.d. “mediazione obbligatoria”
  • n materia di contratti di trasporto o di sub-trasporto (art. 249 L. 190/2014)

Inoltre,  limitatamente ai diritti disponibili, la Negoziazione Assistita  può essere volontaria, ossia scelta liberamente dalle parti.

Il legislatore ha poi previsto specifiche disposizioni in materia di negoziazione assistita facoltativa in materia di famiglia.